[1]Art. V

[2]Le merci, incluse le spese accessorie, ed i servizi, di cui all'articolo IV del presente Accordo, saranno fatturati da ambo le parti in lire italiane. I pagamenti relativi si effettueranno in base alla procedura prevista dall'Accordo di pagamento italo-jugoslavo, a mezzo del conto autonomo di compensazione in lire italiane, non produttivo di interessi, che la filiale di Gorizia della Banca d'Italia ha aperto a nome della "Narodna Banka F. L. R. J., Centrala sa L. R. Slovenijo", in virtu' dell'articolo IV dell'"Accordo fra la Repubblica italiana e la RPF di Jugoslavia per gli scambi di prodotti locali di alcune zone di confine" firmato a Udine il 3 febbraio 1949. Le due predette Banche prenderanno i necessari accordi per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

Testo vigente dal 5 febbraio 1957

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