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Miscellanea
Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi fra l'Italia e la Jugoslavia, conclusi a Roma il 31 marzo 1955: a) Accordo commerciale, con annessi scambi di Note; b) Accordo di pagamento, con annessi scambi di Note; c) Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso scambio di Note; d) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scambio di Note
Legge 19 dicembre 1956, n. 1588
- Aggiornato al
- 5 febbraio 1957
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 23
- Art. iAccordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia per…
- Art. iiArt. II Le merci elencate nella lista A, allegata al presente Accordo, potranno essere…
- Art. iiiArt. III I due Governi si riservano di apportare di comune accordo alle liste A e B…
- Art. ivArt. IV La Dogana di Gorizia consentira' la temporanea importazione: a) delle macchine…
- Art. vArt. V Le merci, incluse le spese accessorie, ed i servizi, di cui all'articolo IV del…
- Art. viArt. VI Allo scadere del presente Accordo, l'eventuale saldo risultante nel conto…
- Art. viiArt. VII I due Governi si impegnano ad assicurare, a mezzo delle Autorita' competenti, lo…
- Art. viiiArt. VIII Per quanto non contemplato dal presente Accordo, si fa richiamo alle…
- Art. ixArt. IX Il presente Accordo sostituisce l'"Accordo fra la Repubblica italiana e la…
- Art. xArt. X Il presente Accordo entrera' in vigore contemporaneamente all'Accordo Commerciale…
- Art. xiArt. XI Con il presente Accordo si intendono abrogati: a) i Processi-verbali delle…
- Art. xiiArt. XII Il presente Accordo sara' messo in vigore mediante scambio di note. Sara' valido…
