Se le offerte fatte da imprese svizzere sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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