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Miscellanea
Approvazione ed esecuzione degli accordi tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunita' stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro
Legge 15 marzo 1973, n. 162
Approvazione ed esecuzione degli accordi tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunita' stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunita', firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972
- Aggiornato al
- 4 maggio 1973
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 136
- Art. 1Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e la…
- Art. 2Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la…
- Art. 3Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione…
- Art. 4Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui…
- Art. 5Nessuna nuova tassa d'effetto equivalente e dei dazi doganali all'importazione sara'…
- Art. 6Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono…
- Art. 7Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'Accordo tra la…
- Art. 8La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o…
- Art. 9Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente…
- Art. 10A partire dal 1 luglio 1977 i prodotti originari della Svizzera non possono beneficiare…
- Art. 11L'accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' europea…
- Art. 12L'accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di…
- Art. 13Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno…
- Art. 14I pagamenti relativi agli scambi di merci, cosi' come il trasferimento di tali pagamenti…
- Art. 15L'Accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione…
- Art. 16Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure: a)…
- Art. 17Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la…
- Art. 18Sono incompatibili con il buon funzionamento dello Accordo, nella misura in cui siano…
- Art. 19Se le offerte fatte da imprese svizzere sono suscettibili di pregiudicare il…
- Art. 20Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di…
- Art. 21Qualora una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con…
- Art. 22In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attivita' economica o di difficolta'…
- Art. 23Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare…
- Art. 24In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di…
- Art. 25E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta…
- Art. 26Il Comitato misto e' composto da rappresentanti delle Parti contraenti. 2. Il Comitato…
- Art. 27La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti…
- Art. 28L'Allegato all'Accordo fa parte integrante di quest'ultimo.
- Art. 29Ogni Parte contraente puo' denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente…
- Art. 30L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la…
- Art. 31Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese…
- Art. 32L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la…
- Art. 33Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese…
