Art. 1 (Convenzione per le strade ferrate)
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[1]CONVENZIONE per la proroga della concessione dell'esercizio delle strade ferrate Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-Thiene-Schio, di proprieta' dello Stato.
[2]Premesso che con contratto 29 agosto 1896, approvato con R. decreto n. 539, del 9 dicembre 1897, in base alle facolta' consentite dalla legge 12 luglio 1896, n. 299, venne accordata alla Societa' Veneta per imprese e costruzioni pubbliche la concessione dell'esercizio delle strade ferrate Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-Thiene-Schio, di proprieta' dello Stato, e che tale concessione, per effetto dell'art. 6 del contratto stesso, scade col giorno 30 giugno del corrente anno,
[3]Tra le LL. EE. il prof. Comm. Carlo Ferraris, ministro dei lavori pubblici e comm. avv. Paolo Carcano, ministro del tesoro;
[4]Ed il cav. uff. Dario Centurini, vice-presidente della Societa' Veneta, avente ora la ragione sociale di Societa' Veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, il quale stipula in rappresentanza della medesima, in virtu' di autorizzazione accordatagli dal Consiglio d'amministrazione della Societa' stessa con deliberazione in data 21 maggio 1905, come al verbale qui annesso in copia.
[5]Si e' convenuto quanto segue:
[6]Art. 1.
[7]La scadenza del contratto stipulato in data 29 agosto 1896 fra l'Amministrazione dello Stato e la Societa' Veneta per l'esercizio delle ferrovie Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-Thiene-Schio di proprieta' dello Stato, e' prorogata al 30 giugno 1906.
[8]Le disposizioni contenute in detto contratto sono mantenute in quanto non siano modificate dal presente atto.
Testo in vigore dal 27 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
