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[1]Tutte le spese di esercizio di qualsiasi natura saranno sostenute dalla Amministrazione esercente, salvo quelle per riparazioni alle linee in conseguenza di eventuali danni di forza maggiore che, previo accertamento in contraddittorio, saranno computate a carico della Societa' concessionaria, e salvo quelle pei lavori in conto patrimoniale che fossero concordate con la Societa' medesima come le spese per la esecuzione del progetto di lavori presso Carroceto, ora in corso di approvazione, le quali saranno pure a suo carico.
[2]Alle spese per lavori di riparazione in conseguenza di danni di forza maggiore ed a quelle per lavori che furono eseguiti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato, per aumenti patrimoniali, aggiunta la quota del 7.50 % per spese generali di dirigenza, sorveglianza e liquidazione.
Testo in vigore dal 27 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
