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[1]Saranno mantenute le tariffe, le condizioni generali di trasporto e le concessioni speciali attualmente in vigore sulle linee assunte in esercizio, salvi gli eventuali ribassi e le modificazioni nelle condizioni generali di trasporto che fossero in seguito concordati.
[2]Saranno pure mantenute le vigenti concessioni agli enti morali interessati nella costruzione delle dette linee.
Testo in vigore dal 27 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
