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La Regia universita' e l'Amministrazione degli spedali di Bologna convengono inoltre quanto segue:
- a)che gli edifici e manufatti di cui all'articolo precedente siano da considerarsi in perpetuo di proprieta' dell'Amministrazione degli spedali, a cui carico saranno tutti gli oneri inerenti alla proprieta' stessa, esclusi soltanto quelli derivanti dalla gestione e funzionamento degli Istituti clinici per la parte da essi occupata ad uso dell'insegnamento e degli studi, i quali oneri saranno determinati, stabiliti e regolati da apposita convenzione;
- b)che gli edifici e manufatti di cui sopra siano dall'Amministrazione degli spedali destinati in uso perpetuo e nella loro totalita' a disposizione degli Istituti clinici universitari cosi' per l'assistenza agli infermi come per l'insegnamento e la ricerca scientifica e che questo uso debba comprendere i nuovi edifici, quelli esistenti, quelli da ampliarsi e da adattarsi e l'area circostante destinata a giardini, viali, accessi, ecc.;
- c)che conseguentemente l'Amministrazione degli speciali di Bologna non potra' mai destinare le aree e gli edifici comunque contemplati nella presente convenzione ad altri usi ne' altrimenti disporne senza il consenso della Regia universita'.
Testo in vigore dal 12 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
