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[1]Il Governo jugoslavo mette a disposizione della Banca Ipotecaria delle Casse di risparmio jugoslave in Lubiana, quale istituto successore della Banca provinciale della Carniola, la somma di dinari 31.327 (trentunomila trecentoventisette) a titolo di indennizzo per i crediti netti che essa vanta verso privati o Enti residenti in Italia.
[2]Il Governo italiano provvedera' al pagamento in quella misura che credera' di fissare, delle cartelle di prestito comunale della ex Banca provinciale della Carniola, in possesso di privati o Enti italiani fin dal 23 ottobre 1922, con cio' che detta Banca restera' sollevata da qualsiasi impegno od obbligo in relazione a tali titoli.
[3]Le cartelle vanno ritirate dalla circolazione e rimesse per l'annullamento, analogamente a quanto e' disposto nei comma 2° e 3° dell'art. 5.
Testo in vigore dal 3 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
