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[1]Tutte le somme da corrispondersi in base al presente Accordo dalla Jugoslavia all'Italia e viceversa, saranno versate a mezzo del clearing italo-jugoslavo.
[2]La Jugoslavia ha la facolta' di corrispondere tutte o parte delle somme dovute all'Italia, anziche' in clearing, mediante consegna di titoli di gradimento dell'Italia, da calcolarsi in base ai prezzi da stabilire fra le due Parti contraenti.
Testo in vigore dal 3 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
