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Le transazioni concluse davanti all'Autorita' giudiziaria di ciascuno dei due Stati ed ivi aventi forza esecutiva sono assimilate alle decisioni giudiziarie senza che occorra procedere all'accertamento della competenza di detta Autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1937 al 9 maggio 2025
