Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1937 al 9 maggio 2025. 121 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecutorieta' delle sentenze arbitrali, laConvenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, depositata a Ginevra per la firma il 26 settembre 1927, regola i rapporti fra i due Stati, nella intesa che essa si applica a tutte le sentenze arbitrali pronunziate in ciascuno dei due Stati senza riguardo alle restrizioni di cui al suo articolo 1, comma primo.
tolto: Per provare che la sentenza arbitrale e' diventata definitiva al sensi dell'articolo 1, comma secondo, lettera d), della convenzione sopra menzionata, basta una attestazione rilasciata dalle competenti autorita'; la competenza di queste autorita' e' certificata dal Ministero della giustizia del rispettivo Stato.
tolto: Le transazioni concluse davanti agli arbitri sono assimilate, quanto alla loro esecutorieta' alle sentenze arbitrali.aggiunto: Convenzione-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-01-14;106~art8 · fonte del testo
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