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[1]Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecutorieta' delle sentenze arbitrali, la Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, depositata a Ginevra per la firma il 26 settembre 1927, regola i rapporti fra i due Stati, nella intesa che essa si applica a tutte le sentenze arbitrali pronunziate in ciascuno dei due Stati senza riguardo alle restrizioni di cui al suo articolo 1, comma primo.

[2]Per provare che la sentenza arbitrale e' diventata definitiva al sensi dell'articolo 1, comma secondo, lettera d), della convenzione sopra menzionata, basta una attestazione rilasciata dalle competenti autorita'; la competenza di queste autorita' e' certificata dal Ministero della giustizia del rispettivo Stato.

[3]Le transazioni concluse davanti agli arbitri sono assimilate, quanto alla loro esecutorieta' alle sentenze arbitrali.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1937 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-01-14;106~art8 · fonte del testo

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