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Ciascuna delle Compagnie designate per la realizzazione delle linee indicate negli articoli 1° e 2°, comunichera' alle Autorita' competenti dell'altro (Stato, almeno quattro settimane prima dell'entrata in vigore, gli orari e le possibilita' di coincidenze con altre linee aeree, nonche' la frequenza del servizio, e indichera', entro lo stesso termine di tempo, il tipo di materiale che impieghera'.
Testo in vigore dal 21 agosto 1940 al 9 maggio 2025
