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[1]Le presente Convenzione dovra' essere ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati in Roma nel piu' breve lasso di tempo possibile. Le Alte Parti contraenti fissano la sua validita' per un periodo di cinque anni, a partire dalla data dello scambio delle ratifiche. Scaduto questo termine, la Convenzione s'intendera' tacitamente rinnovata per periodi di un anno se una qualsiasi delle Alte Parti contraenti non la denunciera' per lo meno con sei mesi di anticipo sulla data di scadenza del periodo in corso. In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione in Madrid il 12 di aprile dell'anno 1940, in due esemplari redatti in italiano ed in spagnolo, aventi entrambi il medesimo valore. Aldo Pellegrini - Juan Beigbeder - Gastone Gambara Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
[2]Imperatore d'Etiopia
[3]Il Ministro per gli affari esteri
[4]Ciano
Testo in vigore dal 21 agosto 1940 al 9 maggio 2025
