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Il combustibile (benzina e lubrificanti) usato dagli apparecchi impiegati per l'esercizio delle linee aeree, autorizzate dalla presente Convenzione, sara' importato ed esportato alle seguenti condizioni: 1° all'atterraggio, il combustibile contenuto nei serbatoi dell'apparecchio, sara' ammesso in transito franco di diritti doganali e di ogni tassa. Se fosse necessario scaricare dall'apparecchio il combustibile che trovasi a bordo, questa operazione si compira' a carattere temporaneo e sotto il controllo doganale; 2° alla partenza il combustibile imbarcato sui menzionati apparecchi, allo scopo di raggiungere per via aerea punti di destino situati in territorio straniero, sara' esente da tasse doganali o imposte qualsiasi.

Testo in vigore dal 21 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-21;1147~art15 · fonte del testo

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