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Gli apparecchi adibiti all'esercizio delle linee aeree stabilite dalla presente Convenzione, come i loro motori ed i loro pezzi di ricambio, saranno importati in franchigia doganale temporanea nei due Stati. Le provviste di bordo, destinate ad essere consumate durante il viaggio e necessarie al viaggio stesso, ad eccezione del combustibile (benzina o lubrificanti) che e' sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 15°, nella parte applicabile alla manutenzione e alla conservazione degli apparecchi, sono esenti dal pagamento dei diritti doganali e dalle imposte di qualsiasi genere, sempre e quando siano sottoposti al controllo dell'Autorita' doganale competente. Si esercitera', nello stesso modo, il controllo doganale previsto dalla legislazione di ognuno degli Stati, sopra i passeggeri e le mercanzie di ogni genere in transito. Gli uni e le altre saranno esenti dal pagamento dei diritti di dogana, al passaggio per il territorio di ognuna delle Alte Parti contraenti.
Testo in vigore dal 21 agosto 1940 al 9 maggio 2025
