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[1]Le rate di ammortamento dei debiti di cui sopra dovranno essere corrisposte entro cinque giorni dalle singole scadenze; l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma ed il Governatorato di Roma, in caso di ritardato pagamento, dovranno corrispondere l'interesse di mora in ragione del 4 per cento sull'importo della rata.

[2]Per l'addebito degli interessi e per la costituzione in mora degli enti debitori non occorre alcun atto formale del Tesoro dello Stato.

Testo in vigore dal 11 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

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