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[1]Il Ministero delle finanze consente che l'Istituto differisca il pagamento delle annualita' 1939-1942 dei debiti di cui agli articoli 2 e 3 costituendosi con le medesime e con gli interessi rispettivi maturandi a tutto il 31 dicembre 1942-XXI un nuovo mutuo di lire 30.853.016 che entrera' in ammortamento col 1° gennaio 1943-XXI.
[2]L'estinzione di detto mutuo sara' effettuata in 36 anni al tasso del 2,50 per cento. A partire quindi dal 1° gennaio 1943-XXI fino al 31 dicembre 1978-LVII sara' versata al Tesoro dello Stato l'annualita' corrispondente comprensiva di capitali e interessi di lire 1.309.759,27 suddivise in semestralita' scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno, che per effetto dello sconto sommano a lire 650.812,05.
[3]L'Istituto, in seguito a tale agevolazione rinunzia a qualsiasi concorso dello Stato nelle spese di costruzione delle case indicate in narrativa ed a qualsiasi contributo per il pagamento degli interessi sulle somme investite.
Testo in vigore dal 11 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
