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La presente Convenzione e gli atti e contratti di qualunque natura fatti e stipulati dal Consorzio per l'esecuzione di essa saranno considerati, rispetto alle leggi di bollo e di registro ed ipotecarie (salvi i diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche), alla stregua dei contratti e degli atti delle Amministrazioni dello Stato e come fatti nell'interesse dello Stato medesimo.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
