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[1]Le infermerie dei nuovi edifici saranno destinate soltanto alla cura dei malati acuti, poveri, e percio' saranno ammessi, con gli aventi diritto alle cure gratuite, solo i pensionanti di corsia in tutti i padiglioni degli ospedali e delle cliniche, da accettarsi e da sottoporsi agli ordinamenti amministrativi e contabili di ciascun istituto, cui spettano le relative spedalita'.

[2]Anche gli edifici che si costruiranno sull'area di 30,000 metri quadrati circa per i futuri ampliamenti saranno destinati soltanto alla cura dei malati poveri.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;3~convenzione-art14 · fonte del testo

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