Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Tutti i rapporti fra le singole amministrazioni ospitaliere e le singole cliniche saranno regolati a norma di legge.
[2]Le amministrazioni ospitaliere e la Regia universita', per il Ministero della pubblica istruzione, si impegnano solidalmente verso gli altri contraenti a non variare la destinazione degli edifici a ospedali e cliniche.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
