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[1]La presente legge entrera' in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 37 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 maggio 1932 - Anno X
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Grandi - Balbo.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 26 luglio 1932 al 22 dicembre 2008
