Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - come sostituito dall'art. XI del protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 - a norma del quale, in tema di trasporti aerei, "dans le transport des personnes, la responsabilitè du transporteur envers chaque vojageur est limiteè a la somme de cent vingt cinq mille francs", limite questo raddoppiato (in forza dell'art. XI del Protocollo dell'Aja) ed ancorato al c.d. franco-oro Poincarè, traeva giustificazione dalla circostanza che, all'epoca in cui fu emanata l'industria del trasporto aereo, ancora agli inizi ed esposta a sensibile rischio, richiedeva misure protettive, indispensabili per l'economicità della sua gestione e per lo sviluppo del settore: giustificazione questa venuta meno con la crescita del traffico aereo, il livello di sicurezza conseguito nel suo svolgimento e la flessione dei costi assicurativi dovuta alla riduzione del rischio, tanto che la disciplina internazionale è stata modificata da successivi accordi, non ancora esecutivi in Italia, ed è stata modificata la stessa normativa prevista dal codice della navigazione per la responsabilità del vettore aeronautico. Ne deriva che, in tale nuovo contesto, la limitazione della responsabilità del vettore si appalesa giustificata solo in quanto siano al tempo stesso predisposte adeguate garanzie di certezza od adeguatezza per il ristoro del danno. Pertanto, gli artt. 1 della l. 19 maggio 1932, n. 841 e 2 della l. 3 dicembre 1962, n. 1832, nella parte in cui danno esecuzione interna alla disposizione convenzionale succitata, contrastano con l'art. 2 Cost., e sono quindi illegittimi, in quanto ledono valori oggetto di autonoma e specifica garanzia costituzionale, quale il risarcimento del danno in relazione al bene della vita con riferimento al rapporto tra la vittima ed i prossimi congiunti, tutelato dagli artt. 29, 30, 31 e 36 Cost., non prevedendo l'integralità del ristoro.
Art. 1 Approvazione della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929 · Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo che apporta modifiche alla Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmato a l'Aja il 28 settembre 1955
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1985 al 22 dicembre 2008. 25 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione per la unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata in Varsavia il 12 ottobreaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-05-19;841~art1 · fonte del testo
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