Art. 6 (Convenzione)
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Il Consorzio avra' facolta' di accettare contributi in qualsiasi misura da enti o da privati; di contrarre mutui o di fare cessione delle quote dei contributi dovuti dagli Enti consorziati, per procurarsi le somme occorrenti alla celere esecuzione dei lavori.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
