Art. 5 (Convenzione)
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[1]Il Consiglio di amministrazione del Consorzio provvede nel modo che giudichera' piu' opportuno alla scelta del progetto ed alla sua esecuzione, la quale potra' essere fatta direttamente, per mezzo di personale tecnico di sua nomina, o indirettamente per mezzo di istituti specializzati in costruzioni intensive ed economiche; decide circa l'ordine dei lavori e circa le eventuali varianti che fossero riconosciute necessarie; provvede senza alcuna autorizzazione o approvazione superiore alla stipulazione dei contratti di qualsiasi specie; sovraintende e cura l'esecuzione dei lavori, la manutenzione dei mobili e degli immobili e provvede a tutti i pagamenti relativi.
[2]Nessun pagamento a saldo delle forniture e delle opere eseguite potra' essere disposto se non previo collaudo.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
