Art. 2 (Convenzione)
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[1]Il Consorzio ha un Consiglio di amministrazione composto:
[2]dal rettore della Regia universita' degli studi di Roma, presidente;
[3]da un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
[4]da un rappresentante del Ministero delle finanze;
[5]da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
[6]da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
[7]da un rappresentante del Governatorato di Roma;
[8]da un Rappresentante della Federazione fascista dell'Urbe;
[9]da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti;
[10]dal direttore della Regia scuola d'ingegneria di Roma;
[11]dal direttore della Regia scuola d'architettura di Roma;
[12]dal direttore del Regio istituto superiode di magistero di Roma, o da chi ne faccia le veci;
[13]dal direttore del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma.
[14]Faranno parte del Consiglio di amministrazione anche i privati e i rappresentanti degli enti pubblici che concorreranno con le somme minime stabilite nel secondo comma dell'art. 1.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
