Art. 9 (Convenzione)
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[1]Il collaudo dei lavori sara' eseguito a mezzo di una Commissione composta:
[2]da un ispettore superiore del Genio civile;
[3]dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico comunale;
[4]dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Provincia.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
