Art. 8 (Convenzione)
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La Commissione amministratrice si varra', per l'esecuzione dei lavori, dell'opera del Genio civile, il quale, occorrendo, potra' proporre alla Commissione stessa l'assunzione di personale avventizio di aiuto, che non potra' eccedere il numero di tre.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
