Art. 6 (Convenzione)
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[1]I contributi dello Stato e degli altri Enti saranno versati, in conto corrente fruttifero, alla Cassa di risparmio di Pisa, o ad altro Istituto di credito da designarsi dalla Commissione amministratrice.
[2]I versamenti del contributo statale saranno effettuati per ciascuna annualita' in unica rata, entro il primo semestre di sciascun esercizio finanziario a partire dal 1932-33.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
