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[1]I contributi dello Stato e degli altri Enti saranno versati, in conto corrente fruttifero, alla Cassa di risparmio di Pisa, o ad altro Istituto di credito da designarsi dalla Commissione amministratrice.

[2]I versamenti del contributo statale saranno effettuati per ciascuna annualita' in unica rata, entro il primo semestre di sciascun esercizio finanziario a partire dal 1932-33.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-12-18;1811~convenzione-art6 · fonte del testo

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