Art. 11 (Convenzione)
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[1]Tutti gli edifici clinici sono attribuiti in proprieta' all'Amministrazione dei Regi ospedali riuniti di Santa Chiara, a cui carico saranno gli oneri inerenti alla proprieta' stessa, e restano destinati in uso gratuito perpetuo e nella loro totalita' a disposizione degli Istituti clinici universitari, cosi' per l'assistenza agli infermi, come per l'insegnamento e la ricerca scientifica.
[2]Quanto sopra riguarda tanto gli edifici clinici di cui alla presente convenzione quanto quelli gia' esistenti e le aree destinate a giardini, viali e accessi.
[3]Conseguentemente l'Amministrazione dei Regi ospedali riuniti di Santa Chiara non potra' mai destinare le aree e gli edifici suddetti ad altri usi, ne' altrimenti disporne, senza consenso della Regia universita'.
[4]Tutti gli altri nuovi Istituti universitari di cui all'art. 7 saranno rispettivamente di proprieta' della Regia universita' e delle altre Scuole ed Istituti superiori autonomi.
[5]Passeranno rispettivamente in esclusiva e piena proprieta' della Regia universita', della Regia scuola d'ingegneria e dei Regi istituti superiori di agraria e di medicina veterinaria gli stabili e le aree annesse di cui alla lettera e) dell'art. 1, ceduti dal Comune e dal Consorzio universitario di Pisa.
[6]Alle formalita' riguardanti tale trapasso provvederanno gli Istituti ed Enti interessati, con separati atti, dopo 1'approvazione della presente convenzione.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
