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Miscellanea
Convenzione
Approvazione della Convenzione per l'assetto edilizio dell'Universita' di Roma · Legge 5 giugno 1932, n. 607
- Aggiornato al
- 17 giugno 1932
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 25
- Art. 1Repertorio N. 233. Convenzione per l'assetto edilizio della Regia universita' di Roma…
- Art. 2I contributi ai quali sono obbligati gli Enti ed Istituti, nella misura stabilita…
- Art. 3Lo Stato, oltre che con la somma indicata nell'art. 1, concorre all'attuazione dei fini…
- Art. 4Le opere da eseguirsi, secondo la presente Convenzione, sono le seguenti: 1° Palazzo per…
- Art. 5Il Consorzio e' costituito in Ente giuridico autonomo, governato da un Consiglio di…
- Art. 6Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente, da'…
- Art. 7Il Consiglio di amministrazione delibera circa il piano generale edilizio, il reparto…
- Art. 8Il Consiglio di amministrazione puo' demandare ad un Comitato esecutivo, composto di non…
- Art. 9Per lo studio dei progetti esecutivi e per la direzione e sorveglianza dei lavori l'Ente…
- Art. 10Le operazioni di mutuo effettuate dal Consorzio sono esenti dalla imposta di ricchezza…
- Art. 11Gli atti e contratti di qualsiasi natura, stipulati dal Consorzio, non sono soggetti a…
- Art. 12Arte. 12. La revisione dei progetti ed il collaudo delle singole opere verranno eseguiti…
- Art. 13Il presidente del Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno solare…
- Art. 14Le opere da eseguirsi in base alla presente Convenzione debbono essere inaugurate il 21…
- Art. 15Tutte le costruzioni ed i relativi arredamenti passeranno in proprieta' della Regia…
- Art. 16La presente Convenzione viene redatta in carta libera e sara' registrata gratuitamente…
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