Le opere da eseguirsi, secondo la presente Convenzione, sono le seguenti: 1° Palazzo per il Rettorato, Aula Magna ed uffici; 2° Facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche e di lettere e filosofia, con annesse biblioteche e musei; 3° Istituti biologici (zoologia, botanica, fisiologia generale, antropologia, ecc.); 4° Istituti di igiene, batteriologia e parassitologia; 5° Istituti di mineralogia, geologia e paleontologia; 6° Istituti di fisica; 7° Istituti di chimica; 8° Scuola di matematiche; 9° Sistemazione definitiva dei seguenti Istituti della Facolta' di medicina e chirurgia: ortopedia e traumatologia; isolamento per l'ostetricia; radiologia; patologia speciale chirurgica. La spesa per le opere anzidette dovra' essere contenuta nei limiti della somma complessiva di settanta milioni di lire costituita dai contributi degli Enti ed Istituti consorziati, di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 17 giugno 1932

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1932-06-05;607~convenzione-art4 · fonte del testo

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