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Le Compagnie di trasporto aereo italiane e britanniche saranno costituite in maniera da potere essere registrate quali proprietarie di aeromobili, a norma dell'articolo 7 della Convenzione relativa al regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919. Inoltre, almeno i due terzi del capitale azionario di ciascuna di tali Compagnie dovranno essere posseduti da cittadini dell'una o dell'altra Alta Parte Contraente.

Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-03-31;509~art9 · fonte del testo

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