Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La concessionaria e' tenuta, sotto la sua responsabilita' ed a sua inziziativa e cura, alla manutenzione delle proprieta' concesse, sia mobili che immobili, ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie, appena se ne manifesti il bisogno, per conservare in perfetto stato di uso e di continua efficienza i beni medesimi, anche in rispondenza agli obblighi fatti dalle leggi speciali.
[2]E', del pari, tenuta a conservare, sostituire e rinnovare, a misura del bisogno e del consumo, tutte le dotazioni occorrenti all'esercizio, macchinari, arredamenti, attrezzamenti, mobilia, materiali di guardaroba, provvedendo agli occorrenti acquisti.
[3]La concessionaria e' anche tenuta a mantenere e coltivare, con la massima cura e coi necessari rinnovi, i terreni adibiti a giardini, parchi, vivai, nonche' le vie, i viali, quando la manutenzione e le coltivazioni costituiscono un onere per il compendio aziendale.
[4]In caso di assoluta urgenza per sinistri, od altro, la concessionaria, dovra' provvedere affinche' il danno non si aggravi, informandone immediatamente il Regio demanio.
[5]Il Regio demanio potra' stabilire norme speciali nei riguardi dei mobili e materiali tolti dall'uso.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
