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[1]A titolo di corrispettivo della concessione oggetto della presente convenzione spetta al Regio demanio, quale proprietario e concedente, una quota del sessanta per cento sull'utile netto dell'esercizio dell'Azienda, con tutte le connesse attivita'.
[2]La residua quota del quaranta per cento spetta alla concessionaria.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
