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[1]Gravano sulla concessionaria i tributi che essa devo pagare in proprio, compresi i tributi di legge sulla quota di utili aziendali di sua spettanza.
[2]I tributi fondiari che gravano sugli immobili del compendio sono a carico esclusivo del Regio demanio, sul quale gravera' pure ogni altro onere fiscale presente e futuro inerente agli immobili del compendio.
[3]Tutti gli altri tributi erariali e locali riferentisi al compendio, quando dovuti, sono a carico dei fondi aziendali.
[4]Il Regio demanio provvedera' alla riscossione e al pagamento dei canoni attivi e passivi relativi alle proprieta' demaniali, e ad introitare i proventi di quei beni immobili che eventualmente, durante il corso della concessione, non conservassero, ad esclusivo giudizio del Regio demanio, diretta e necessaria connessione con le necessita' dell'esercizio e con le esigenze del compendio.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
