Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Lo speciale fondo di riserva esistente al cessare della concessione sara' ripartito fra il Regio demanio e la concessionaria nella stessa proporzione degli utili di cui all'art. 6.
[2]La quota spettante alla concessionaria concorre a garantire il soddisfacimento degli obblighi della concessionaria stessa verso il Regio demanio.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
