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[1]L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare, e si chiude quindi col 31 dicembre di ogni anno.
[2]Entro il 31 gennaio successivo ad ogni esercizio la concessionaria deve presentare alla revisione ed alla approvazione del Regio demanio il bilancio dell'esercizio precedente, prima ancora di sottoporre il bilancio stesso alla propria assemblea. Il bilancio deve essere corredato da documenti giustificativi ed illustrativi e deve essere redatto coi criteri di cui all'art. 176 del Codice di commercio.
[3]Il Regio demanio, esaminato il bilancio, ove nulla abbia da osservare, provvedera' alla sua approvazione, dandone notizia alla concessionaria. In caso contrario, intese le deduzioni della concessionaria, disporra' perche' siano apportate le occorrenti modificazioni e regolarizzazioni.
[4]Le risultanze del bilancio non potranno considerarsi definitive se non quando abbiano riportata l'approvazione demaniale di cui sopra e dell'assemblea.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
