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[1]La concessionaria non potra' diminuire il suo attuale capitale senza il consenso del Regio demanio.

[2]Tutte le azioni saranno e permarranno nominative, in testa a cittadini italiani di gradimento del Regio demanio.

[3]Il vincolo e la cessione delle medesime a favore di terzi non avranno effetto se non sia intervenuta l'autorizzazione ministeriale.

[4]Nel caso di dichiarato fallimento di un titolare delle azioni, la concessionaria avra' l'obbligo di darne immediatamente comunicazione al Regio demanio, e di riscattarle.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-05;17~art33 · fonte del testo

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