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[1]Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio centrale, puo' dichiarare la decadenza della concessionaria, senza bisogno di costituzione in mora, per le violazioni gravi alle disposizioni degli articoli 7, 12, 13, 19, 33, 36, 37, ed, in genere, per gli inadempimenti alle obbligazioni fondamentali assunto con la presente convenzione, o per sopravvenuta incapacita' tecnica od economica della concessionaria a provvedere al regolare esercizio dell'Azienda demaniale da valutarsi insindacabilmente dal Ministro per le finanze, sentito il detto Consiglio.
[2]Danno luogo alla decadenza della concessione anche la sospensione, o la interruzione dell'esercizio durante la stagione termale, che non siano giustificate da gravi motivi riconosciuti dal Regio demanio. In questi casi il Regio demanio potra' provvedere alla continuazione dell'esercizio a mezzo di una gestione straordinaria governativa, ponendo a carico della concessionaria le spese derivanti da tale provvedimento.
[3]I provvedimenti coi quali viene fatto luogo alla decadenza, o all'esercizio dell'Azienda a mezzo di una gestione straordinaria, sono definitivi ed immediatamente esecutivi.
[4]La pronunciata decadenza autorizza il Regio demanio ad incamerare la cauzione, senza pregiudizio di ogni altro diritto, ragione ed azione.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
