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[1]Qualora la concessionaria non soddisfi regolarmente agli obblighi assunti, il Regio demanio puo' diffidarla perche' si ponga in regola, entro un termine da stabilirsi, e corrisponda gli eventuali risarcimenti.
[2]Decorso infruttuosamente il detto termine, il Regio demanio potra' infliggere alla concessionaria una penalita' da L. 100 a L. 2000, oltre l'eventuale risarcimento dei danni.
[3]Qualora la concessionaria persista nell'inadempienza, o nella resistenza agli ordini del Regio demanio, questo potra' dichiarare la decadenza dalla concessione, sentito il Consiglio centrale.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
