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[1]Entro il mese di marzo di ciascun anno dovranno essere sottoposte al Regio demanio, per l'esame e l'approvazione preventiva, le proposte relative alla determinazione delle tariffe dei bagni e delle cure in genere, con lo relative specificazioni e categorie, nonche' per le successive varianti.
[2]Nessuna agevolazione, od esenzione, potra' essere accordata dalla concessionaria che non sia regolarmente autorizzata.
[3]La concessionaria dovra' curare di portare a conoscenza del pubblico le dette tariffe, accompagnate dalle indicazioni e controindicazioni mediche, caratteristiche e usi delle acque, durata delle cure e della stagione, ecc.
[4]Analoga approvazione e' prescritta per le tariffe dei derivati chimici, terapeutici, farmaceutici ed analoghi, e dei prodotti in genere.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
