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[1]E' compito della concessionaria di svolgere, con conveniente ampiezza e con opportuni coordinamenti, la pubblicita' e la propaganda, tanto per le cure, quanto pel collocamento dei prodotti.
[2]Ove esse abbiano carattere scientifico e terapeutico le relative pubblicazioni pubblicitarie devono riportare il benestare degli organi direttivi sanitari.
[3]I relativi programmi organici dovranno essere sottoposti, entro il mese di marzo di ciascun anno, al Regio demanio coi preventivi della spesa.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
