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La concessionaria e' tenuta, nell'interesse esclusivo del Regio demanio, ad assicurare contro gli incendi ed il fulmine, presso un istituto di gradimento del Regio demanio, tutti i fabbricati demaniali del compendio e quelli che venissero costruiti ed acquistati durante il corso della concessione.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
