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[1]Il Regio demanio potra', nel comune interesse, consentire alla concessionaria l'attrezzamento e lo sviluppo, nel compendio, di particolari attivita' industriali e commerciali, oltre quelle in atto.
[2]La introduzione, l'ampliamento di tali attivita' e dei loro impianti sono subordinati alle condizioni che il Regio demanio riterra' di stabilire, come pure tutto quanto concerne i prodotti, i derivati, ed i loro contrassegni.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
