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[1]Gravano direttamente sul Regio demanio i lavori, le opere, gli impianti, e gli acquisti, occorrenti ai fini del compendio, che si risolvono in un effettivo incremento del patrimonio mobiliare e immobiliare del compendio stesso, o che comportano innovazioni, ampliamenti e trasformazioni delle consistenze immobiliari, o dotazioni di acque potabili.
[2]Per le conseguenti variazioni nella consistenza e nell'inventario dovra' provvedersi nelle forme prescritte dall'art. 3.
[3]Sono pure a carico del Regio demanio i lavori di riparazione straordinaria in dipendenza di infortuni celesti, o di accertata forza maggiore, o di difetto originario di costruzione, sempre quando tali casi siano riconosciuti dallo stesso Regio demanio.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
