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[1]Alla concessionaria e' consentito di servizi anche di mobili, arredamenti, attrezzamenti di sua esclusiva proprieta', a condizione che la loro consistenza sia tenuta e rappresentata rigorosamente distinta dalle consistenze demaniali, e specificata in elenchi soggetti alla vigilanza governativa.
[2]Nessun compenso, ne' maggiorazioni, ne' corrispettivi, saranno dovuti per l'uso, logorio, danneggiamento e distribuzione di tali beni.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
