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[1]I permessi consentiti a terzi dalla concessionaria con carattere temporaneo e stagionale, per chioschi, vendite, pubblicita', ed analoghi, sui beni del compendio, rappresentano una attivita' aziendale e debbono essere denunziati al Regio demanio.

[2]Tali permessi debbono riferirsi esclusivamente ai fini dell'attrezzamento del compendio come stazione termale, e limitatamente alle sue esigenze.

[3]Essi decadono alla scadenza dei termini fissati dalla concessionaria, e in ogni caso, alla scadenza o cessazione della presente convenzione.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-05;17~art14 · fonte del testo

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