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[1]La concessionaria si obbliga a non cedere, in alcun modo e misura, l'esercizio e l'uso dei beni e delle attivita' connesse al compendio aziendale.
[2]Alla concessionaria e' vietato, senza espressa autorizzazione del Regio demanio, di assumere o di prendere in affitto esercizi e gestioni aventi finalita' analoghe a quelle del compendio oggetto della presente convenzione, nonche' di prendere partecipanze dirette e indirette in esercizio e gestioni del genere.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
